L'INPS, con la circolare 8 luglio 2003 n. 122, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento previdenziale e contributivo spettante ai lavoratori extracomunitari. Innanzitutto si ricorda che non esistono particolarità contributive dovute al fatto che il lavoratore assunto, o distaccato, in Italia sia extracomunitario: la retribuzione imponibile, gli adempimenti contributivi e le forme assicurative saranno governate dalle stesse disposizioni legislative vigenti per i lavoratori italiani, fatte salve le convenzioni in materia di sicurezza sociale. Lavoratori stagionali - L'art. 25 del T. U. 286/1998, non modificato dalla L. 30 luglio 2002, stabilisce che devono essere applicati a questi lavoratori: l'assicurazione IVS, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie e per la maternità. In sostituzione dei contributi ANF e per l'assicurazione il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo, di ugual importo (3,29%) per interventi a carattere socio assistenziale. La qualifica di lavoratore stagionale discende da due elementi: 1) Apposita previsione presente nel contratto di lavoro; 2) Apposita dicitura apposta sul visto di ingresso. Abrogazione del diritto di rimborso - La Legge 189/2002 (Bossi Fini) ha abrogato il c.d. diritto di rimborso, in base al quale i cittadini extracomunitari potevano chiedere il rimborso della contribuzione da essi versata al momento del reimpatrio. Mancanza o mancato rinnovo del permesso di soggiorno - La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che la sopravvenuta scadenza del permesso di lavoro non determina la risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta, ma costituisce eventualmente giustificato motivo di licenziamento. Nel caso in cui il rapporto riceva ugualmente attuazione si deve applicare in via estensiva l'art. 2126 cod. civ., in base al quale l'annullabilità del contratto non produce effetto per il periodo in cui lo stesso ha avuto esecuzione. L'INPS ritiene, conformemente alla circolare del Ministro del lavoro 14 gennaio 2002 n. 2, che tale interpretazione possa essere estesa anche ai casi di avvenuta prestazione di lavoro in assenza di contratto e di permesso di soggiorno per lavoro. Secondo l'INPS l'illegittimità del rapporto non esclude l'obbligazione contributiva.