L'azienda che assume un lavoratore messo in mobilità a seguito della cessazione dell'attività del datore di lavoro presso cui era occupato in precedenza, può fruire degli sgravi contributivi purchè vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di un'altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti (Cass. 13/06/2008 n.16044).
Infatti precisano i giudici di legittimità se l'azienda originaria ha continuato o riprende ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge e non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro.