Il Ministero del lavoro, con la circolare 15/11/2004 n. 43, ha fornito alcune precisazioni ed istruzioni operative in merito all'applicazione del DPCM 8/10/2004 (in G.U. n. 269 del 16/11/2004) con il quale sono state previste ulteriori quote di ingresso per lavoro stagionale, specialemnte del settore agricolo, pari a 16.000 unità per l'anno 2004 che vanno ad aggiungersi alle 20.000 in precedenza fissate con il DPCM 20/04/2004. In particolare viene confermata la procedura amministrativa da seguire ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso dei lavoratori neocomunitari, di cui alla circolare n. 14 del 28 aprile 2004. Le quote non saranno ripartite a livello regionale e gli uffici periferici provvederanno ad inserire le istanze che soddisfano i requisiti come sopra stabiliti, nel contatore unico nazionale, tramite il sito intranet http://inwelfare.gov.it. La domanda deve essere presentata successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM 8.10.2004 (ossia il 16/11/2004). Conseguentemente,le domande presentate prima di tale data, saranno considerate inammissibili . Le domande presentate per lavoro stagionale, con riferimento al DPCM 20.4.2004 e che non hanno trovato positivo accoglimento per carenza di quote, non possono essere prese in considerazione nel nuovo contingente di 16.000 unità, in ragione del fatto che sono state presentate in data antecedente alla pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale. Nel caso in cui persista il fabbisogno di manodopera, i datori di lavoro interessati, devono presentare una nuova domanda alla Direzione provinciale del lavoro. Le quote stabilite dal nuovo decreto flussi, devono prevalentemente soddisfare la carenza di manodopera nel settore dell'agricoltura. Pertanto, nei primi venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto, saranno autorizzate, tramite la procedura informatica, esclusivamente le domande riferite a tale settore. Gli uffici, cui la circolare richiede una particolare celerità nell'istruttoria delle domande, devono inserire nel contatore unico nazionale, tutte le istanze pervenute, indipendentemente dal settore di appartenenza dell'impresa. Sarà l'applicazione informatica che provvederà ad estrarre, per le domande presentate entro il 20° giorno dalla pubblicazione del DPCM, quelle riferite al settore agricolo, elaborando anche la conseguente graduatoria, utile per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso. Le domande che riguardano settori diversi dall'agricoltura, saranno prese in considerazione, nell'eventualità in cui dovessero risultare ancora disponibili delle quote di ingresso, successivamente alla pubblicazione della prima graduatoria. In tal caso, il contatore unico prenderà in considerazione tutte le domande pervenute, a prescindere dal settore di riferimento, sulla base del normale criterio cronologico dell'ordine di spedizione. Le Direzioni Provinciali del Lavoro, avranno cura di spedire l'autorizzazione oltre che al datore di lavoro richiedente, anche alla Questura competente per territorio in ragione del luogo dove il cittadino neocomunitario ha stabilito il proprio alloggio. Il lavoratore , ottenuta l'autorizzazione, si recherà in Questura per il rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. La circolare ricorda al datore di lavoro, gli adempimenti di comunicazione a suo carico, nei confronti dell'Inps, dell'Inail e nel termine di 5 giorni, nei confronti del Centro per l'Impiego. Da ultimo, facendo espresso riferimento alla lettera circolare prot. 602, del 15.10.2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione, viene ricordato che l'autorizzazione al lavoro stagionale dà diritto allo svolgimento di un'attività lavorativa, per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, richiede una nuova autorizzazione al lavoro , riferita alle quote d'ingresso per lavoro subordinato, al momento esistenti.