In seguito alla segnalazione da parte di istituzioni di Stati comunitari circa l'invio di formulari E 205 I negativi, concernenti persone iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 4 agosto 1995, n. 335, l'INPS, con il messaggio 3/07/2003 n.71, fa presente che, considerato quanto previsto in merito alla totalizzazione dei periodi assicurativi dall'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento 1408 / 71 e dalla analoghe disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali, i periodi maturati in Italia nella gestione separata per i parasubordinati possono essere computati per il diritto alla pensione a carico del regime generale degli ordinamenti pensionistici degli altri Stati che applicano la normativa internazionale. Ne consegue che i periodi assicurativi della gestione per i parasubordinati devono essere indicati sul formulario E 205 I e sui prospetti dei periodi assicurativi in uso per l'applicazione delle convenzioni bilaterali.