Con nota prot. n. 1044 del 16/02/2009, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in materia di adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009).
La nuova normativa ha introdotto una procedura speciale che consente al datore di lavoro di assolvere agli obblighi di cui all'art. 1, commi 1180-1185, della L. 296/2006, attraverso l'invio delle comunicazioni, non più al Centro per l'impiego territorialmente competente, ma direttamente all'INPS.
Si rammenta che la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso.
L'INPS provvederà a trasferire le informazioni (che meglio si specificano nell'Allegato 1 alla circolare) agli altri organismi attraverso il nodo di coordinamento nazionale e cooperazione applicativa tra le Amministrazioni.
Fermo restando che, dall'emanazione della presente circolare, le comunicazioni vanno inviate all'INPS, il Ministero prevede, da ultimo, un periodo transitorio, per cui sono comunque valide le comunicazioni inviate ai servizi competenti nelle more delle disposizioni attuative.
Con la stessa nota 1044/2009 il Ministero del lavoro precisa anche che, in caso di ricorso al lavoro accessorio per prestazioni di natura occasionale rispondenti ad esigenze temporanee, il datore di lavoro domestico non è tenuto all'obbligo di comunicazione, ma deve iscriversi comunque all'INPS, per avere a disposizione i voucher con cui retribuire il lavoratore.