Lavoro notturno e straordinari: la detassazione anche sul compenso ordinario
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/08/2010 n.83E, ufficializzando quanto anticipato con la nota protocollo 30/07/2010 n.109657 con la quale ha risposto ad un quesito avanzato da Confindustria, ha confermato che possono fruire della detassazione di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 2 del DL n. 93/2008, consistente nell’applicare l’imposta del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle imposte addizionali e comunali, non solo le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, ma anche il compenso su cui sono calcolate sempre che risultino collegate a incrementi di produttività, rendimento ed efficienza.
Ne consegue, precisa la risoluzione, che il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno se il turno di lavoro ricade durante l’orario diurno. Viceversa la detassazione riguarderà anche il compenso ordinario oltre alla maggiorazione, se presta lavoro notturno come definito dal CCNL.
La detassazione massima trova applicazione anche per i lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e per coloro che occasionalmente si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno.
Il regime agevolativo è applicabile anche alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario sempre che siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
L’agenzia delle entrate sottolinea che il regime agevolativo sopra delineato si applica anche per gli anni 2008 e 2009, nel rispetto dei requisiti di legge.
In questo caso i lavoratori dipendenti, per le retribuzioni sottoposte negli anni precedenti a tassazione ordinaria, potranno utilizzare in luogo dell’imposta sostitutiva del 10%, la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso. A tal fine al datore di lavoro spetterà il compito di certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
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