La Corte di Cassazione, con la sentenza 5/08/2010 n.18271, ha deciso che il rapporto di lavoro si intende di natura subordinata senza la necessità di fornire una prova dell’assoggettamento alle disposizioni del datore di lavoro, tutte le volte che le mansioni svolte dal lavoratore sono elementari e ripetitive.
Queste ultime infatti per loro natura non richiedono in linea di massima l’esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa.
Infatti la Suprema Corte ha già avuto modo in passato di affermare che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro ed in presenza viceversa dell’assunzione per contratto da parte del prestatore di lavoro dell’obbligo di porre a disposizione dell’azienda le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro.