Lavoro temporaneo: la successione di forniture può configurare frode alla legge
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15515 del 2 luglio 2009, ha stabilito che la successione di forniture di lavoro temporaneo, equivalente a proroghe reiterate, configura frode alla legge, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice.
Nella fattispecie, un dipendente di una società di lavoro temporaneo era stato ripetutamente utilizzato da una società di trasporti pubblici in base ad una serie di contratti di fornitura, spesso della durata di pochi giorni, succedutisi con brevi intervalli, anche di un giorno.
Ha ritenuto, dunque, la Suprema Corte che la mancata previsione nella legge n. 196/1997 di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude la possibilità di valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all'art. 1344 c.c., quando essa costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro che connota tale disciplina.
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