L'INPS, con il messaggio n. 25942 del 12 novembre 2009, ha precisato che le dimissioni per giusta causa determinate dal mancato pagamento della retribuzione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2002, comportano un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro, in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro, e, perciò, consentono la reiscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Il caso in oggetto riguardava una lavoratrice posta in mobilità e successivamente decaduta dal diritto a percepire la relativa indennità a seguito dell'assunzione presso un'altra impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal quale recedeva per giusta causa senza aver maturato i requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della L. n. 223/1991 (requisiti temporali). La stessa otteneva, poi, la reiscrizione nelle liste di mobilità con la motivazione di dimissioni per giusta causa.
L'Istituto, richiamando la normativa vigente e le circolari n. 97 e n. 163 del 2003, ha sostenuto che la lavoratrice, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti richiesti per la concessione dell'indennità di mobilità, potrà beneficiare di quanto previsto dal comma 6 della'art. 2 della L. n. 451/1994 (il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art. 16, comma 1, della L. n. 223/1191, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata del periodo di attività prestata).