La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20272 del 18 settembre 2009, ha stabilito che le molestie sessuali, incidendo sulla salute e la serenità professionale del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 C.C. E', pertanto, legittimo il licenziamento del dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, non essendo rilevante la mancata previsione della suddetta fattispecie nel codice disciplinare. Il datore di lavoro ha, infatti, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti, tra i quali, certamente, rientra il licenziamento dell'autore di molestie sessuali (tale illecito disciplinare mina fortemente l'elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro e rende, dunque, proporzionata la sanzione del licenziamento).
Nel caso di specie un dipendente di una s.p.a., con mansioni di capo squadra, è stato, appunto, sottoposto a procedimento disciplinare e, conseguentemente, a licenziamento per giusta causa, per aver molestato sessualmente una collega gerarchicamente sottoposta.