Le novità sul contratto di somministrazione per i CDL
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 2 del 1/02/2010, ha fornito interessanti precisazioni sulle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 in merito al contratto di somministrazione.
Le principali osservazioni possono essere così evidenziate:
- È stata ampliata l'area della somministrazione a tempo indeterminato consentendo anche alla contrattazione collettiva aziendale, territoriale e nazionale, la possibilità di prevedere ipotesi di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato ulteriori rispetto a quelle previste dal DLgs 276/2003 e successive modificazioni.
- Viene estesa la possibilità di ricorrere allo staff leasing per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia in tutti i settori produttivi pubblici e privati.
- Il divieto di ricorrere alla somministrazione presso unità produttive nelle quali si è proceduto nei 6 mesi precedenti ai licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione non opera non solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, ma anche quando il contratto è stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti; è concluso ex art. 8, c.2, L. 223/91 ovvero ha una durata iniziale non superiore a 3 mesi.
- Il divieto di somministrazione non trova applicazione nei confronti delle aziende nelle quali non è possibile attivare i licenziamenti collettivi, ossia quelle con meno di 15 dipendenti.
- Con accordo sindacale è possibile derogare al divieto al ricorso al lavoro somministrato presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano i lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
- Quando la somministrazione riguarda lavoratori assunti a termine dal somministratore ai sensi dell'art.8, c.2, L. 223/91: la somministrazione stessa è possibile ex lege a prescindere dalla sussistenza di una specifica causale giustificativa di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo; non si applicano i limiti di contingentamento eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
- Il richiamo all'art. 8, c.2, L. 223/91 sembra estendere anche alla somministrazione a termine il beneficio contributivo previsto per l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (aliquota contributiva del 10%).
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