La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26/04/2011 n. 9348, ha deciso che l’azienda può legittimamente identificare con accordo sindacale i lavoratori da avviare alla mobilità scegliendoli tra coloro che hanno maturato i requisiti contributivi per accedere alla pensione di anzianità.
Al fine di non incorrere nella violazione del principio di non discriminazione che sta alla base della scelta dei lavoratori da avviare alla mobilità è necessario tener distinto il concetto di età anagrafica da quello di anzianità contributiva. Infatti solo ricorrendo a quest’ultimo il predetto principio risulta rispettato.
Infatti non è affatto detto che i lavoratori così individuati siano i più anziani. Possono aversi casi di lavoratori più anziani di età, che a causa della storia lavorativa non presentano i requisiti per andare in pensione, che invece hanno lavoratori meno anziani di loro".
I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che una volta accertato che sussisteva la necessità di licenziare parte dei lavoratori, la scelta, condivisa dai sindacati, di individuare i dipendenti da licenziare in coloro che hanno i requisiti per passare dal lavoro alla pensione, mantenendo in servizio coloro che invece sarebbero passati dal lavoro alla disoccupazione rimanendo privi di fonti di reddito, è una scelta di cui è difficile negare la ragionevolezza.