La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/10/2008 n.25573, ha deciso che se il datore di lavoro commette un errore nell'intimare un primo licenziamento a un suo dipendente può disporre un secondo licenziamento purchè si basi su cause giustificatrici diverse rispetto a quelle fatte valere inizialmente.
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, l'art. 18, c.1, St. Lav. prevede che nel caso di annullamento del licenziamento disposto dal giudice per mancanza di giusta causa e giustificato motivo, scatti a favore del lavoratore il pagamento delle indennità dalla data di licenziamento fino alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi e premi dovuti, con la conseguenza che il rapporto di lavoro durante questo lasso di tempo deve considerarsi continuato anche se solo di diritto e non anche di fatto (assenza della prestazione lavorativa).
Il fatto quindi che si debba considerare che il licenziamento illegittimo intimato ai lavoratori ai quali è applicabile la tutela reale determina solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, fa supporre che la permanenza del rapporto di lavoro medesimo giustifichi l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice del recesso.