Liberi professionisti: obbligo di iscriversi alla gestione separata solo per chi è senza cassa
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 15/10/2010 n.prot. 17276, rispondendo all’interpello 35/2010, ha precisato che un soggetto che svolge un’attività professionale autonoma ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS soltanto se risulta non iscrivibile alla Cassa previdenziale di categoria.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Ministero del lavoro, un architetto oltre a svolgere l’attività professionale contemporaneamente esercita in modo continuativo un altro lavoro autonomo per il quale è previsto l’obbligo di iscriversi e di versare la contribuzione a Inarcassa, la Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
Per rispondere all’interpello, il Ministero del lavoro ha richiamato la normativa che disciplina l’obbligo di iscrizione al Fondo gestione separata dell’INPS introdotto dalla L. 335/1995, secondo cui un soggetto è tenuto a versare i contributi alla stessa nel caso in cui per il libero professionista non è stata prevista una specifica cassa previdenziale o anche se prevista l’attività professionale non risulta iscrivibile.
Pertanto nel caso esaminato, anche per evitare che il professionista versi i contributi dovuti sui redditi professionali a più gestioni contemporaneamente, l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata non sussiste.
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