La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10235 del 4 maggio 2009, ha stabilito che il lavoratore che non impugna il licenziamento entro il termine di decadenza di 60 giorni non può ottenere in giudizio l'illegittimità del recesso ed il conseguente risarcimento.
La decadenza, infatti, preclude il risarcimento sia sul piano contrattuale che su quello extracontrattuale.
Il fatto ingiusto posto alla base della pretesa risarcitoria extracontrattuale non può consistere nella semplice legittimità del licenziamento, non più conoscibile, ma deve integrare un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro ex art. 2043 c.c., che deve essere provato dal lavoratore.