La procedura di mobilità non risulta essere sospesa se il datore di lavoro omette di versare all'INPS l'anticipazione del dovuto agli enti previdenziali (art. 4 L. 223/91); l'inadempimento non comporta quindi l'inefficacia del licenziamento collettivo. (Cass. 5978/2002). L'art.5 L. 223/91, che stabilisce l'inefficacia del licenziamento per vizi procedurali, deve essere interpretato alla luce dell'art. 8, comma 8, del D.L. 148/93, nel senso che il mancato versamento all'INPS non determina la sospensione della procedura di mobilità e la perdita dell'indennità in favore dei lavoratori.