L’omessa comunicazione del lavoratore sul stato di disabilità non consente di ridurre la misura del risarcimento per il licenziamento discriminatorio nei suoi confronti al limite minimo di 5 mensilità.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza del 2 marzo 2026 n. 4623.

L’art. 18 della legge 300/1970 prevede che, in caso di licenziamento discriminatorio di persona disabile, il recesso è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione e ad un risarcimento pari alle mensilità di retribuzione non percepite dopo il licenziamento con un minimo di 5 mensilità che va in ogni caso riconosciuto.

Nel caso specifico, pur nel silenzio del lavoratore circa il proprio stato di invalidità, il datore di lavoro era comunque nella condizione di conoscere, usando diligenza e buona fede, i problemi di salute della dipendente, di effettuare le necessarie verifiche e di assumere le dovute informazioni, anche con l'ausilio del medico competente, prima di procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Secondo la Cassazione, l’omessa comunicazione da parte del lavoratore circa le proprie condizioni non giustifica il licenziamento e non rende meno grave l’atto del datore di lavoro. Ciò comporta che l’indennizzo risarcitorio, pari alle mancate retribuzioni da dopo il recesso fino alla reintegra, non può essere ridotto dal giudice di merito alla misura minima pari a 5 mernsilità, in quanto il datore era nella posizione di informarsi e di sapere che non poteva calcolare per un lavoratore disabile il normale periodo di comporto come se si trattasse di un lavoratore normodotato.

Il licenziamento è quindi nullo e va applicata in pieno la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18 della legge 300/1970, oltre alla reintegrazione del lavoratore. Sarà la Corte di appello a cui la Cassazione rinvia la nuova decisione a rideterminare l’entità del risarcimento spettante sulla base di tale principio, risarcimento che potrà essere ridotto, non certo alla misura minima di 5 mensilità, solo se il datore di lavoro provi in base all’art. 1218 del codice civile, una parziale riduzione di colpa per avere usato il massimo della diligenza possibile per accertarsi della condizione della lavoratrice.