La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15649 dell’1 luglio 2010, ha stabilito che, nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro.
La tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce, infatti, ragionevolmente, a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.