Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alla reintegra anche se dopo la cessazione dell'attività ha maturato i requisiti per la pensione di anzinità (Cass. 10/05/2005 n.9732). Infatti spiega la Suprema Corte la disciplina legale dell'incompatibilità totale o parziale del trattamento pensionistico e la percezione di un reddito di lavoro dipendente si colloca su un diverso piano del rapporto previdenziale ma non comporta invalidità del rapporto di lavoro.