In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8830 del 14 aprile, ha stabilito che, affinché si produca l'effetto sospensivo della decadenza, è necessario che il lavoratore spedisca a mezzo raccomandata postale l'atto di impugnazione del licenziamento nel termine di 60 giorni. Il caso sottoposto alle Sezioni unite, deciso in senso sfavorevole al lavoratore nel giudizio di appello, riguardava una situazione nella quale la lettera di impugnazione del licenziamento era stata emessa dal lavoratore e spedita nel termine di decadenza di 60 giorni, ma era stata ricevuta dal datore di lavoro in un momento successivo. Con la sentenza in commento, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui l'impugnazione del licenziamento si intende effettuata tempestivamente se l'inoltro della comunicazione interviene entro 60 giorni, anche se la stessa perviene al datore di lavoro successivamente, oltre questo termine.