Licenziamento: l'immediatezza della contestazione dell'addebito è relativa
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/02/2009 n.2580, ha deciso che è legittimo il licenziamento anche se il datore di lavoro non ha contestato immediatamente gli addebiti, ma ha adottato misure cautelari atte a dimostrare la permanente volontà di irrogare la massima sanzione.
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, l'immediatezza della contestazione assume rilievo in quanto rileva l'interesse del datore di lavoro a non voler proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente.
Se il lasso di tempo tra l'intimazione del licenziamento ed il fatto contestato al lavoratore è particolarmente lungo significa che il datore di lavoro non ha alcuna intenzione ad esercitare la facoltà di recesso.
Il fatto che il datore di lavoro, adottando misure cautelari idonee a dimostrare il permanerne dell'interesse al licenziamento, possa differire la contestazione, sta a significare che il requisito dell'immediatezza necessario al recesso datoriale deve essere inteso in senso relativo e non assoluto.
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