Il Tribunale del lavoro di Bologna, con l’ordinanza 15/10/2012 n. 2631,  ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni, del lavoratore licenziato senza giusta causa, così come previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori novellato dalla L. 92/2012.
Nel caso preso in esame dai giudici del lavoro un impiegato era stato licenziato per giusta causa per aver scritto una mail al superiore gerarchico criticando l’organizzazione dell’azienda.
Secondo il Tribunale di Bologna, la qualificazione e la valutazione del fatto, che legittima il recesso del datore di lavoro, richiede la contestualizzazione  del fatto medesimo e la sua collocazione nel tempo, nello spazio, nella situazione psicologica dei soggetti operanti, nonché la sequenza degli avvenimenti e nelle condotte degli altri soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico e nelle condotte anteatte e nelle condotte post factum dei protagonisti.
Nel caso in esame è emersa con evidenza la modestia dell’episodio, la sua scarsa rilevanza offensiva ed il suo modestissimo peso disciplinare.
Ne consegue che sotto il profilo della valutazione della gravità del comportamento addebitato al lavoratore, lo stesso non è idoneo ad integrare il concetto di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Infatti la recente riforma dell’articolo 18 St. Lav. disposta dalla L. 92/2012 ha tenuto ben separate le fattispecie di licenziamento disciplinare con reintegra da quelle senza reintegra, stabilendo che il giudice disponga la reintegra del lavoratore, nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento allorché ricorra un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato, o qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili. 
Nel caso in esame ricorrono entrambe le predette fattispecie previste dalla normativa contenuta nella L. 300/1970.
Per quanto riguarda l’ipotesi “qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili”, il Tribunale richiama l’articolo 9 del CCNL Metalmeccanici applicato dall’azienda che prevede espressamente solo sanzioni conservative, nella diversa gradazione, per le situazioni contraddistinte dalla c.d. lieve insubordinazione nei confronti dei superiori.