L'omessa valutazione dei rischi sulla sicurezza fa venir meno il credito d'imposta per le assunzioni in soprannumero
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/10/2010 n.21698, ha deciso che la mancata predisposizione dell’autocertificazione attestante l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi in materia di sicurezza, rappresenta una violazione di carattere sostanziale che provoca la revoca del credito d’imposta per le assunzioni in soprannumero ex lege 388/2000 effettuate nel periodo 2000-2003.
Più precisamente, i giudici di legittimità si sono pronunciati sulle violazioni e inadempienze in materia di salute sicurezza dei lavoratori di cui all’art.7, cc. 5 e 7 della L. 388/2000 che provocano la revoca del predetto credito d’imposta riservato ai datori di lavoro che hanno effettuato nuove assunzioni in soprannumero a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1°/10/2000-31/12/2003.
Secondo la Corte di Cassazione la mancata predisposizione dell’autocertificazione della valutazione dei rischi comporta in automatico la revoca dei benefici, in quanto violazione della norma di carattere sostanziale e non formale. Ne consegue che non è necessario che l’ispettore fiscale chieda all’ASL o alla DPL di effettuare una verifica tecnica che attesti che nonostante non sia stata redatta l’autocertificazione, il datore di lavoro ha osservato le norme di sicurezza.
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