La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, pronunciatasi su due casi sollevati in Germania e Gran Bretagna (procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06), ha reso noto, con comunicato stampa n. 04/09, quanto sancito nella sentenza del 20 gennaio 2009: il lavoratore conserva il diritto alle ferie annuali retribuite, anche quando sia stato in congedo per malattia per l'intera durata (o parte) del periodo di riferimento.
Ha precisato, infatti, la Corte che il diritto alle ferie annuali retribuite può venir meno con lo scadere del relativo periodo di riferimento o di riporto solo se il lavoratore abbia avuto la reale e concreta possibilità di esercitarlo. Va da sé che tale possibilità non sussiste se il lavoratore, per l'intero periodo di riferimento, si trovi in congedo per malattia. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'inabilità del lavoratore perduri fino al termine del rapporto di lavoro (e sia stata la causa per la quale non ha potuto godere delle ferie), allo stesso  spetterà un'indennità per ferie non godute, calcolata in modo da porlo in una situazione analoga a quella in cui sarebbe stato se avesse esercitato il diritto alle ferie in costanza di rapporto di lavoro.