Magazziniere si arrampica sugli scaffali e muore, la Cassazione conferma: il comportamento non è abnorme se imposto da carenze organizzative
A cura della redazione

La Cassazione conferma la condanna del legale rappresentante e del consigliere di amministrazione per il decesso di un magazziniere causato da gravi carenze organizzative che hanno spinto il lavoratore a svolgere azioni pericolose.
Di cosa tratta:
La sentenza n. 29235 del 7 agosto 2025 ha respinto il ricorso e confermato la condanna del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché RSPP pro tempore e di un consigliere, entrambi datori di lavoro e dirigenti, per la morte di un lavoratore travolto da un bancale nell’attività di prelievo merce dalle scaffalature. La colpa attribuita è l’omessa eliminazione e riduzione dei rischi nell’organizzazione del lavoro (art. 15, lett. c), d), D. lgs. 81/2008).
L’attività di prelievo della merce nelle celle frigorifere era difficoltosa in quanto il database a disposizione indicava solamente il numero della cella, senza fornire la posizione esatta sugli scaffali, e il codice identificativo, apposto sul bancale mediante foglio A4, non era leggibile da terra, in particolare per la merce posta nei ripiani più alti.
Tale carenza organizzativa imponeva ai lavoratori di arrampicarsi, fino a quando è avvenuta la morte di uno di questi, travolto dal bancale su cui si reggeva, in data 7 ottobre 2014.
Il ricorso degli imputati, dichiarato poi inammissibile, è basato su due motivi:
- Azione del lavoratore abnorme;
- Esclusione di colpa per il consigliere in quanto non presente delega di funzioni.
Indicazioni operative:
Respingendo entrambi i ricorsi la Cassazione offre spunti importanti per garantire la conformità al Testo Unico.
Da una parte, afferma che, se un’azione “abnorme” di un lavoratore è conseguenza di una carenza organizzativa, la responsabilità rimane ai vertici dell’organizzazione. Inoltre, l’azione del lavoratore, come confermato dai colleghi testimoni, era una prassi consolidata all’interno del magazzino, dal momento che rappresentava l’unica modalità possibile per individuare la merce da prelevare. Pur negando di esserne a conoscenza, gli imputati hanno, invece, implicitamente dimostrato di esserlo, ammettendo che in passato erano avvenuti dei richiami proprio per tale comportamento, ma senza mettere in atto misure concrete per eliminarlo, ovvero alternative sicure per riconoscere la merce (come un software che consentisse ciò, che già veniva utilizzato nell’altra unità locale dell’organizzazione).
In secondo luogo, l’assenza di delega di funzioni non esclude la responsabilità del dirigente. Anzi, proprio in assenza di deleghe valide, nelle società di capitali gli obblighi di sicurezza gravano su tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Inoltre, l’imputato era considerato responsabile della sede ove è avvenuto l’incidente, motivo per cui aveva una posizione di garanzia concreta sull’organizzazione del lavoro.
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