L'INPS, con circolare n. 115 del 30/12/2008, rammenta  che, a partire dal 1 gennaio 2009, le imprese dello stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare la contribuzione per maternità e malattia, ciascuna secondo il proprio settore di appartenenza.
In particolare, la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e/o paternità, per i congedi parentali, per i riposi giornalieri e l'indennità di malattia, sarà effettuata dall'Istituto limitatamente a quei periodi di congedo o di assenza per malattia che si collochino dal 1° gennaio 2009, ancorché riferibili ad eventi verificatisi anteriormente alla suddetta data. Restano, pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di congedo o di assenza per malattia antecedenti alla data indicata dalla legge 133/2008.
Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità/paternità è possibile utilizzare il Mod. SR01, disponibile sul sito http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp, tenendo presente che le domande di congedo di maternità/paternità che iniziano nell'anno 2009 devono essere presentate di regola prima dell'inizio del periodo di congedo e, comunque, non oltre l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a tale titolo. Prima dell'inizio del periodo di congedo o, eventualmente, nello stesso giorno di inizio congedo, devono essere, anche, presentate le domande di congedo parentale attraverso il Mod. SR23 disponibile sul sito www.inps.it-Moduli-Prestazioni a sostegno del reddito (per i periodi che abbiano avuto inizio nel 2008 e protrattisi senza soluzione di continuità nel 2009, la relativa domanda deve essere presentata anche all'Istituto). Sullo stesso sito sono, inoltre, disponibili i modelli SR07, SR08 e SR09 relativi alle domande concernenti i permessi di cui all'art 33 L. 104/1992, le quali, per i permessi che si intendano fruire a partire dal 1° gennaio 2009, vanno presentate prima dell'inizio del periodo richiesto. Coloro che, già fruitori di tali permessi nel 2008, intendano continuare a godere del beneficio senza soluzione di continuità anche nel 2009, dovranno presentare la domanda all'INPS entro il 31 gennaio 2009.