La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito da L. n. 133/2008, sollevata dal Tribunale di Trento.
In particolare, secondo il Tribunale, l'articolo in esame introduce, riguardo ai datori di lavoro assoggettati all'obbligo di contribuzione di malattia che hanno corrisposto il trattamento economico ai propri dipendenti ed in riferimento ai contributi dovuti per i periodi precedenti all'entrata in vigore della norma, una disciplina differenziata basata sulla circostanza del mancato adempimento dell'obbligo contributivo. Infatti, solo in quest'ultimo caso tale obbligo viene eliminato; invece, nell'ipotesi di avvenuto adempimento, esso è mantenuto, continuando a costituire la causa del versamento dei contributi, con conseguente esclusione di ogni diritto di ripetizione. Si tratterebbe, secondo il Tribunale di Trento, di una disciplina che, da un lato, premia gli inadempienti e, dall'altro, discrimina coloro che hanno tempestivamente versato i contributi dovuti.
Secondo la Corte Costituzionale, la norma impugnata introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie e costituisce espressione della discrezionalità del legislatore nell'adempimento dell'obbligazione contributiva. Discrezionalità in cui rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina.