La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 dell'8 febbraio 2010, ha dichiarato la legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate dal Tribunale di Brescia.
In particolare, il suddetto tribunale aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme nella parte in cui viene posto un limite temporale alla rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato, già colpito da malattia professionale, anche nel caso in cui, non cambiando le condizioni ambientali, i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'aggravamento della malattia dipenda dal protrarsi dell'esposizione al rischio morbigeno.  
La Corte ha evidenziato che le due norme, riguardando l'ipotesi di nuova malattia professionale, riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale, il protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio patogeno determini una nuova inabilità, superiore a quella già riconosciuta.  
L'ipotesi così delineata non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 137 del D.P.R. n. 1124/65, il quale si riferisce esclusivamente all'aggravamento eventuale e consequenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia.  
Quando, invece, la maggiore inabilità dipende dal protrarsi dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una malattia "nuova", seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131.