L'art. 15-bis, comma 4, della Legge 127/2007 ha provveduto a modificare l'art. 79, c. 1, della L. 151/2001 che fissa le aliquote contributive a copertura dell'indennità economica per maternità, inserendo i settori del credito e delle assicurazioni fra quelli a cui si applica l'aliquota dello 0,46% (in precedenza, per detti settori, l'aliquota di riferimento era dello 0,13%).

Detta disposizione ha decorrenza 1° luglio 2007, conseguentemente, dalla predetta data, la contribuzione complessiva dovuta all'INPS per i citati settori del credito e delle assicurazioni aumenta di 0,33 punti percentuali.