Marittimi: determinazione del periodo svolto all’estero
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 10 del 20 gennaio 2026, ha precisato che il reddito derivante dal lavoro svolto su una nave battente bandiera estera, prestato in modo continuativo ed esclusivo per un periodo inferiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, non può beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile, con la conseguenza che tale reddito deve essere tassato in Italia secondo le regole ordinarie previste dall’art. 51 del TUIR.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un lavoratore marittimo, che ha effettuato imbarchi su una nave battente bandiera estera in tre diversi periodi tra il 2022 e il 2024, ha chiesto se il reddito prodotto nel 2024, potesse beneficiare dell’esclusione dalla tassazione ai sensi dell’art. 5, c. 5 della L. 88/2001.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato, prima di tutto, che le persone fisiche residenti sono tassate in Italia sia sui redditi prodotti nel territorio dello Stato sia su quelli di fonte estera, sulla base del principio della tassazione del reddito ovunque prodotto (c.d. ''worldwide taxation principle'').
Tale principio trova una deroga nella disposizione sopra richiamata della Legge 88/2001 secondo cui il comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
In merito alla determinazione della durata del lavoro svolto all’estero, la circolare n. 207/E del 2000 ha precisato che tale periodo può anche essere non continuativo e che l’espressione “nell’arco di dodici mesi” non deve essere riferita al periodo d’imposta ma alla permanenza del lavoratore nello Stato straniero stabilita nel contratto di lavoro che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Per l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
In sostanza, dunque, per ogni periodo d'imposta, coincidente sempre con l'anno solare, ai fini della verifica del rispetto del requisito temporale di permanenza all'estero, occorre far riferimento ai periodi indicati negli specifici contratti di lavoro le cui durate ricadono, anche parzialmente, nell'anno solare di riferimento, potendo avere alcuni di essi anche una durata con periodo a cavallo di due anni solari. Ciò comporta che il predetto requisito temporale si considera rispettato per un determinato periodo d'imposta, in presenza di uno o più contratti di lavoro anche aventi durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all'estero del lavoratore superiore a 183 giorni.
Ne deriva che, anche ai fini dell'esclusione dalla base imponibile prevista per i lavoratori marittimi, per ciascun periodo d'imposta occorre verificare il rispetto del predetto requisito temporale, tenendo conto della presenza di uno o più contratti di lavoro eventualmente anche aventi durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all'estero del lavoratore superiore a 183 giorni.
Ciò detto, nel caso esaminato, il lavoratore marittimo nel 2024 ha stipulato un solo contratto di lavoro che, a causa della sua durata, non è sufficiente a integrare il requisito dell'attività prestata su nave battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, previsto dal citato articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
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