L'INPS, con la circolare 21 dicembre 2007 n. 137, ha fornito importanti istruzioni relative all'estensione delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate delle norme contenute negli artt. 16, 17 e 22 del T.U. maternità in materia di congedo di maternità/paternità.

Nel concetto di categorie assimilate rientrano i cococo, senza progetto, gli associati in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla gestione separata che non siano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, mentre non possono essere equiparate le mini co.co.co., cioè quei rapporti di durata inferiore ai 30 giorni e con compenso inferiore ai 5.000 euro. L'estensione si applica per i parti e gli ingressi in famiglia a decorrere dal 7 novembre 2007.

Il periodo di congedo ha come termine di riferimento la data presunta del parto, da cui la necessità di corredare la domanda con il certificato medico di gravidanza. In mancanza verrà preso come riferimento la data effettiva del parto (periodo complessivo pari a 5 mesi e un giorno).

Lo stesso congedo spetta alle lavoratrici madri in caso di adozioni nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino che non abbia superato i sei anni di età (adozioni internazionali fino a 18 anni). L'astensione si estende anche nel caso di interdizione anticipata.