Entro il 31 maggio 2026, fabbricanti e utilizzatori a valle industriali sono chiamati a trasmettere all’ECHA (European Chemical Agency) il primo report annuale sulle microplastiche rilasciate nell’ambiente.

Cosa tratta:

Il Regolamento (UE) 2023/2055 ha introdotto una serie di limitazioni e obblighi riguardanti l’utilizzo delle microplastiche, ovvero microparticelle in polimeri sintetici. Rientrano nel campo di applicazione del regolamento le microplastiche solide, insolubili e resistenti alla degradazione nell’ambiente, utilizzate da sole o aggiunte intenzionalmente ai prodotti o miscele. Le restrizioni non si applicano invece a materiali biodegradabili, solubili, naturali.

Il Regolamento ha inserito nuove restrizioni nel REACH (Allegato XVII), fra cui la n.78 che richiede l’invio annuale di dati sugli usi e sulle quantità rilasciate nell’ambiente di microplastiche, relativamente all’anno precedente.

Il nuovo adempimento

Entro il 31 maggio 2026 fabbricanti e utilizzatori a valle industriali di “microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi o polveri, utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica” dovranno trasmettere informazioni all’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che comprendono:

  • una descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici relativamente al 2025;
  • identificazione delle microplastiche utilizzate;
  • una stima della quantità di microplastiche rilasciate nell’ambiente nel 2025, comprendente anche le quantità rilasciate nell’ambiente durante il trasporto;
  • per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alle eventuali deroghe previste dal regolamento.

I dati andranno trasmessi annualmente, con riferimento a quanto immesso sul mercato nell'anno precedente. 

A partire dal 2027, l’obbligo riguarderà anche gli altri fabbricanti e utilizzatori a valle industriali che utilizzano microparticelle di polimeri sintetici presso siti industriali.

Le definizioni di fabbricanti e utilizzatori a valle industriali sono riportate nel testo del REACH.

I pericoli delle microplastiche

Il provvedimento si inserisce in una serie di misure che l’UE sta adottando per limitare la diffusione di microplastiche nell’ambiente, elementi dannosi in quanto rimangono per tempi lunghissimi nell’ambiente, contaminando flora e fauna e trasferendosi da un organismo all’altro nella catena alimentare.

Sebbene studi e approfondimenti siano ancora in corso per fornire dati più attendibili, dalle prime ricerche risultano possibili correlazioni fra l’ingerimento di microplastiche e alcune patologie:

  • problemi metabolici;
  • infiammazioni all’apparato gastrointestinale;
  • danni ai sistemi immunitario e neurologico;
  • effetti sul sistema riproduttivo.

Conclusioni

La scadenza del 31 maggio 2026 è solo uno dei primi passi per regolamentare e ridurre la dispersione di microplastiche nell’ambiente, mentre i divieti verranno progressivamente introdotti fino al 2035.

Quando entra in vigore

Il Regolamento (UE) 2023/2055 è entrato in vigore il 17 ottobre 2023.

COSA DICE LA LEGGE

  • Regolamento (UE) 2023/2055, regolamento per la restrizione delle microplastiche;
  • Regolamento (CE) 1907/2006 REACH.

INDICAZIONI OPERATIVE

Di seguito alcune indicazioni operative per fabbricanti e utilizzatori a valle industriali:

  1. Verificare se le sostanze, miscele o articoli immessi sul mercato rientrano nel campo di applicazione;
  2. Valutare se per tali materiali vi è la possibilità che siano rilasciati nell’ambiente durante l’uso normale;
  3. Verificare se i propri prodotti rientrano nelle deroghe previste dal regolamento o se sono previsti periodi transitori per l’applicazione delle restrizioni;
  4. Se è possibile applicare delle deroghe, documentare le informazioni necessarie a dimostrarlo, il riferimento giuridico e la documentazione tecnica;
  5. Avviare attività di ricerca e sviluppo per sostituire microplastiche con alternative biodegradabili o naturali;
  6. Per i casi applicabili, aggiornare la documentazione (istruzioni, SDS, schede prodotto) indicando la presenza di microplastiche;
  7. Predisporre sistemi di raccolta dati, anche lungo la catena di fornitura, per conoscere le quantità di microplastiche immesse e potenzialmente rilasciate nell’ambiente e gli usi specifici.
  8. Formare il personale sulle novità normative e su nuove procedure e processi interni.