L'Inps, con circolare n. 74 del 26 maggio 2009, fornisce chiarimenti in merito all'istituto sperimentale della tutela del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003.
Lo stesso Istituto chiarisce che l'erogazione dell'indennità una tantum è ammissibile nei soli casi di "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.  Nei casi in cui la "fine lavoro" si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l' evento "fine lavoro" si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento.
L'Inps rende noto, inoltre, che la prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell'anno 2008 (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C - Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l'una tantum deve essere commisurata al 10 % del reddito da lavoro percepito.