L'INPS, con il messaggio 13/03/2003 n.88, ha precisato che i lavoratori che prima di essere collocati in mobilità soddisfano i requisisti contributivi e anagrafici individuati nella tabella B della legge 335/1995, maturano il diritto alla pensione nel momento in cui avranno raggiunto l'ordinaria posizione contributiva e anagrafica oppure la sola anzianità contributiva dettata dalla legge 449/97. Infatti quest'ultima disposizione legislativa, ed in particolare l'art. 59, c.7, lettera c, stabilisce che nei confronti dei lavoratori dipendenti che sono stati collocati in mobilità ed il cui accordo collettivo sia stato stipulato entro il 31 marzo 1998, si applicano i requisiti di pensione di anzianità fissati dalla legge 335/1995 tabella B, purché i predetti lavoratori maturino i requisiti pensionistici (di anzianità) al termine del godimento dell'indennità di mobilità.