Modello 730/2009: le istruzioni per CAF, sostituti e professionisti abilitati
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 04/05/2009 n.21E, ha fornito le consuete istruzioni operative in merito alla compilazione e invio dei modelli 730/2009 da parte di sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati.
Tra le diverse modalità operative l'Agenzia ricorda che in caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi: al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. In questo caso il modello 730/2009, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2009, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.
L'Agenzia delle entrate inoltre ricorda che il sostituto d'imposta deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 15 luglio 2009. Per gli anni successivi al 2009, il termine in questione è fissato al 30 giugno.
Di particolare importanza è anche la precisazione secondo cui per l'attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell'anno 2009, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco a far data dal 30 giugno 2009, qualora il professionista risulti iscritto in data successiva potrà prestare l'assistenza fiscale solo a partire dall'anno seguente.
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2009.
Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga situazione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
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