Sulla GU n. 14/2026 è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2025 n. 217 che, ratificando e dando esecuzione al Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, ne modifica la definizione.

Più precisamente, un lavoratore rimane frontaliere anche se non rientra quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite. Resta salva, comunque, la possibilità per le autorità competenti di decidere diversamente.

Inoltre, si prevede che il lavoratore frontaliere possa svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio.

Il protocollo prevede anche che non intervenendo alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute da detti lavoratori e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In ogni caso il Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari.