La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19638 del 16 luglio 2025, ha stabilito che, ai fini della compatibilità tra NASpI e nuovo rapporto di lavoro (art. 9, D.Lgs. 22/2015), conta la durata effettiva del rapporto e il reddito realmente percepito.

Non è, quindi, sufficiente la sola previsione contrattuale di un impiego superiore ai sei mesi per far scattare la decadenza: se il rapporto cessa prima (come nel caso del recesso al quinto mese per mancato superamento della prova), la prestazione non può essere revocata.

Nella fattispecie esaminata, un lavoratore, pur beneficiando della NASpI, aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato con durata pattuita oltre i sei mesi e con retribuzione superiore alla soglia di reddito minimo escluso da imposizione. Tuttavia, il rapporto era cessato al quinto mese per recesso datoriale dovuto al mancato superamento del periodo di prova.