Nessun requisito numerico per la messa in mobilità del personale prima in CIGS
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8/02/2010 n.2734, ha deciso che il datore di lavoro è legittimato a mettere in mobilità il personale prima collocato in CIGS anche senza rispettare il requisito numerico dettato dall'art. 24 della L. 223/91 pari a 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva.
L'inosservanza del requisito numerico trova la sua giustificazione nel fatto che il predetto articolo non richiama il comma 1 dell'art. 4 della L. 223/91 secondo cui l'impresa in CIGS se durante l'attuazione del programma dimostra di non essere più in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi può avviare le procedure di mobilità.
Ne consegue che la procedura di CIGS seguita dalla mobilità può concludersi anche con la riassunzione di tutti i dipendenti sospesi tranne 5, la ricollocazione di 4 e il licenziamento di un dipendente su cinque.
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