La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11150/2010, ha stabilito che non è risarcibile l’infortunio del lavoratore accaduto durante la pausa pranzo, nel tragitto dal proprio domicilio, dove lo stesso si era recato per mangiare, al luogo di lavoro.
In materia di infortunio in itinere, infatti, il rischio elettivo che serve ad escludere l’indennizzabilità viene sempre valutato con maggior rigore rispetto all’attività lavorativa diretta; la violazione di norme fondamentali del codice della strada (come è avvenuto nella fattispecie trattata) costituisce, senz’altro, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di sicurezza da escludere la stessa in radice.