Nessuna ritenuta in caso di pagamento delle differenze retributive sui crediti del lavoratore
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28/09/2011 n.19790, ha deciso che l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali.
Secondo la Suprema Corte, in particolare ha ricordato che, in caso di inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di versare i contributi previdenziali nei limiti previsti dalla legge, quest’ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore. Infatti l’art. 19 della L. 218/1952, che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto al caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano unitamente ai contributi ad essa riferibili.
Medesimo discorso vale per le ritenute fiscali. Il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire.
Infatti il lavoratore vedrà assoggettate le predette spettanze a tassazione, secondo il criterio di cassa e non di competenza, soltanto una volta che le avrà percepite.
Ne consegue che, allorchè il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore per quelle previdenziali, mentre per quanto riguarda quelle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte. Pertanto è corretto che al lavoratore venga versato l’importo spettante delle differenze retributive al lordo delle ritenute sia previdenziali che fiscali.
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