L’Inps, rispondendo ad un interpello dei Consulenti del Lavoro, ha affermato che non può essere fruita l’agevolazione contributiva di cui all’art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990, da parte del datore di lavoro che – pur libero di decidere se effettuare una determinata assunzione – assuma un ex dipendente, titolare di un diritto di precedenza.
Tale ricostruzione vale se la riassunzione venga effettuata entro sei mesi dalla cessazione del precedete rapporto e che la rinuncia ad una singola offerta di lavoro non fa perdere il diritto di precedenza per altre occasioni lavorative. Pertanto, se il lavoratore non ha effettuato la manifestazione di interesse e viene assunto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, l’assunzione costituisce comunque obiettiva attuazione dell’obbligo di riassumerlo, ai sensi dell’art. 4, co. 12, lett. a), L. n. 92/2012; di conseguenza non spettano gli eventuali incentivi astrattamente previsti per l’assunzione.
Tale ricostruzione è valida anche per i casi pregressi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, in quanto l’art. 24 di tale decreto, al comma 4, espressamente prevede che il diritto di precedenza deve essere dichiarato nell’atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.