La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 10734 del 22 aprile 2024, ha deciso che se fallisce il tentativo di conciliazione, prescritto dall’art. 7 della L. n. 604/1966 in caso di licenziamento per GMO dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, il datore di lavoro non deve inviare al dipendente la lettera di licenziamento, dato che è sufficiente l’indicazione della volontà interruttiva del rapporto contenuta nel verbale redatto innanzi all’ITL.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, una lavoratrice aveva impugnato davanti al Tribunale del lavoro il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, perché non era stata osservata la forma scritta.

I giudici di merito di secondo grado hanno accolto parzialmente il ricorso avverso la sentenza del Tribunale, ritenendo, da un lato, provata la forma scritta del recesso, dato che la volontà di interrompere il rapporto di lavoro era contenuta nel verbale scritto e sottoscritto da entrambe le parti a conclusione della procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966, ma, dall’altro, violato il principio di correttezza e buona fede rispetto alla scelta della lavoratrice da licenziare.

Il caso è così giunto in Cassazione la quale ha confermato la pronuncia di merito, evidenziando che la funzione dell'onere della forma scritta del licenziamento risiede nella necessità di mettere a conoscenza il lavoratore dell’atto interruttivo del rapporto.

Questa funzione viene sicuramente assolta se la volontà di procedere al recesso è stata formalizzata dal datore di lavoro, in una sede istituzionale (come sicuramente è l’Ispettorato del lavoro ove si tiene il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966), all’interno di un verbale sottoscritto anche dal dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, se il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966 fallisce e il datore di lavoro conferma la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro, non vi è alcuna necessità di inviare successivamente al lavoratore una lettera di licenziamento.