Nella G.U. n. 48-2026 è stato pubblicato il decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25, con cui sono stati introdotti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi.

A favore dei soggetti individuati dall’articolo 2 del provvedimento, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate in qualità di sostituti d'imposta.

Nei confronti dei soggetti coinvolti, sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise.

Sono sospesi, altresì, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili danneggiati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili.  Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi.

I versamenti sospesi ai sensi delle predette disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026.