Non è decisivo il nomen criminis ai fini della legittimità del licenziamento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/03/2011 n.7277, ha deciso che il licenziamento del lavoratore deve ritenersi legittimo indipendentemente dal nomen criminis posto dal datore di lavoro alla base del recesso.
Secondo i giudici di legittimità la contestazione disciplinare è specifica quando sono fornite le indicazioni fattuali necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti disciplinarmente rilevanti, indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche. In sostanza la contestazione è specifica anche laddove dalla non necessaria qualificazione giuridica possano individuarsi fatti specifici.
Nel caso in esame un lavoratore era stato licenziato in conseguenza del suo arresto perché colto in flagranza dei delitti di concorso in tentata rapina aggravata e di porto illegale di arma da fuoco. Secondo il datore di lavoro un simile comportamento tenuto dal dipendente denotava la propensione a delinquere ed una intensa pericolosità sociale, ossia elementi idonei a far venire meno l’affidamento del datore di lavoro sul corretto adempimento da parte del lavoratore delle prestazioni future e quindi a determinare un’irreparabile lesione del vincolo fiduciario.
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