L'Enpals, con la circolare 4/12/2008 n.8, ha precisato che gli autori televisivi e gli autori di testi non sono tenuti ad iscriversi all'Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo poiché le due figure non rientrano tra i soggetti obbligatoriamente assicurabili ai sensi del DM 15/03/2005 che ha adeguato l'elencazione contenuta nell'art. 3 del DLgs Cps 708/1947.
Il discorso cambia nel caso in cui l'attività posta concretamente in essere dagli autori televisivi e di testi coincida con quella di altre figure professionali obbligatoriamente iscritte all'ENAPLS. Se ciò accade anche per gli autori di testi e gli autori televisivi scatta l'obbligo di iscrizione. Si pensi all'autore di testi che svolge l'attività tipica di sceneggiatore (tra i soggetti obbligati Enpals).
In sostanza anche per l'Enpals vige il principio generale secondo cui il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto.