Non sempre l'esperto opinionista delle trasmissioni televisive è soggetto alla contribuzione ENPALS
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 5095 dell’11/11/2011, rispondendo all’istanza di interpello n.41/2011, ha precisato che il compenso percepito dall’esperto opinionista che partecipa alle trasmissioni televisive per commentare un determinato argomento di cui risulti professionalmente competente, è soggetto all’ENPALS soltanto se la sua attività può essere assimilata a quella del commentatore, ossia di colui che da supporto e sostegno al presentatore/conduttore.
Secondo il Ministero del lavoro, in sostanza, per identificare se un compenso debba essere soggetto a contributi INPS o ENPALS, è necessario far riferimento alle figure elencate nell’art. 3 del DLgs CPS 708/1947, aggiornato dal DM 15/03/2005 n.80. Detto elenco che identifica i soggetti tenuti alla contribuzione all’ENPALS, secondo la Corte di Cassazione (sent. 7211/2044) deve ritenersi tassativo, con la conseguenza che va interpretato in senso restrittivo.
Ma cosa si intende per opinionista esperto? Secondo il Ministero del lavoro, con tale espressione si deve intendere colui che fornisce la propria opinione e che quindi può includere due figure: quella dell’ospite e quella del commentatore; entrambe in ogni caso escluse dall’art.3 del DLgs 708/1947. Simile a loro il decreto prevede soltanto la figura del presentatore.
Ne consegue che se l’opinionista viene assimilato all’ospite (non potendo essere incluso per definizione nella figura del presentatore) il suo compenso sarà assoggettato a contribuzione Enpals solo se il medesimo soggetto è già tenuto a versare la contribuzione a detto ente in quanto lavoratore rientrante nell’elenco previsto dal decreto legislativo.
Se si tratta di professionista iscritto ad Albo professionale dovrà versare la contribuzione presso la rispettiva Cassa previdenziale.
Per tutti gli altri soggetti, il compenso percepito in qualità di ospite in un programma televisivo sarà assoggettato alla contribuzione presso la Gestione separata INPS.
Se invece l’attività dell’opinionista viene assimilata a quella del commentatore televisivo, inteso come quella figura di supporto e sostegno al presentatore/conduttore, allora il compenso sarà assoggettato a contribuzione Enpals poiché rientra nell’elenco di cui si è detto sopra dato che include il presentatore.
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