Numerazione progressiva delle fatture, i chiarimenti delle Entrate
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1E del 10 gennaio 2013, ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio u.s., non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l’identificazione univoca. Di conseguenza, a decorrere da questa data, ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività oppure iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.
L’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione in commento, si sofferma sugli effetti della nuova formulazione dell’art. 21, comma 2, lettera b), del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, individuando nell’univocità il requisito essenziale della numerazione progressiva della fattura. A tale fine, nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in questo caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
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