I commi 210-213 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, prevedono il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di donne madri di almeno 3 figli.

Beneficiari e misura

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico nella misura del 100%.

L’esonero si applica nel limite massimo di 8.000 euro annui, ed è riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini dell’applicazione dell’esonero occorre attendere la pubblicazione delle istruzioni dell’INPS.

Durata

Se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è esteso fino a 18 mesi.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

Esclusioni e cumulabilità

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Lo stesso è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023 (cd maxi deduzione).