L’INPS, con la circolare n. 195 del 30 novembre 2015 ha illustrato le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA, a partire da quella relativa al 2015 (redditi anno 2014).
Allo scopo, si ricorda che l’art. 13, comma 6, lettera c), del DL 78/2010 (L. 122/2010) ha modificato l’art. 35 del DL 207/2008 (L. 14/2009), introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’art.  13 della L. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati   reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall’art. 13 della citata legge 412/1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED.
L’Istituto non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l’adempimento dell’onere di dichiarazione, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della L. 412/1991.
Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.