Obbligo di reperibilità: non è giustificato il lavoratore malato che accompagna il figlio a visita medica
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24492 dell’1 ottobre 2019, ha affermato che il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.
Nella fattispecie in esame, non si è ritenuto di giustificare il lavoratore assente alla visita domiciliare per aver accompagnato il figli ad una visita medica programmata.
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